INDENNITÀ DI FREQUENZA 2023

INDENNITÀ DI FREQUENZA 2023, REQUISITI, DSA

Indennità di Frequenza 2023  (Legge n. 289/1990)

VADEMECUM 

L’indennità di frequenza 2023 è una prestazione economica che viene erogata mensilmente dall’INPS a seguito di apposita domanda.

L’indennità di frequenza 2023  è stata istituita da una legge nazionale (Legge n. 289/1990), e dunque è un diritto.

L’indennità di frequenza 2023 è un aiuto economico in favore dei minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (questa la definizione normativa).

Non occorre avere uno specifico disturbo o patologia, in quanto qualsiasi disturbo, purché diagnosticato, e non lieve, può dare diritto all’indennità di frequenza 2023.

Tra i minori che presentano talidifficoltà persistenti vi rientrano senz’altro i minori con:

D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento, quali la dislessia, la discalculia, la disortografia, e la disgrafia),

altri disturbi del neuro sviluppo minorile, quali l’ADHD, DOP, i disturbi del linguaggio, i deficit cognitivi, i disturbi di memoria ed attenzione, etc..

Ma come si ottiene l’indennità di frequenza?

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI :

  • età inferiore ai 18 anni;

  • sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (oppure perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz);

  • cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione europea, o di uno Stato terzo purché si abbia regolare permesso di soggiorno);

  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale;

REQUISITI REDDITUALI:

non disporre di un reddito annuo personale, riferito al minore (e non ai genitori!), superiore ad € 5.391,88.

REQUISITI AMBIENTALI:

  • frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido;

  • frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;

  • frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap.

IMPORTO DELL’INDENNITÀ DI FREQUENZA NEL 2023

L’indennità di frequenza 2023 viene erogata in rate mensili, di importo aggiornato annualmente; per l’anno 2023 essa è pari ad 324,24 mensili (€ 313,91 più la maggiorazione di € 10,33).

La concessione dell’indennità di frequenza nel 2023 viene erogata da Inps da OTTOBRE a GIUGNO compresi di ciascun anno scolastico, per tutto il percorso scolastico, fino al raggiungimento della maggiore età.

I ratei mensili non vengono corrisposti nei mesi di luglio, agosto e settembre, a meno che non si attesti la frequenza estiva a centri riabilitativi od a corsi terapeutici presso la ASL o presso strutture convenzionate con l’ASL.

L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS.

L’ITER PER OTTENERE L’INDENNITÀ

1. ACQUISIRE LA DIAGNOSI RELATIVA AI DISTURBI / PATOLOGIE DEL MINORE

Nel caso dei D.S.A. l’iter diagnostico può essere svolto:

  • presso il servizio pubblico, ossia il Servizio Sanitario Nazionale;
  • nel privato, da L.170/2010, da specialisti o strutture accreditate. Le modalità di accreditamento dei privati variano da regione a regione.

E’ necessario che la diagnosi di D.S.A. venga redatta sulla base del modello di certificazione allegato all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.

L’accordo stabilisce che anche la diagnosi deve essere stilata da un’equipe multidisciplinare composta da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Logopedista.

2. RECARSI DAL PEDIATRA (o dal medico di famiglia)

Il pediatra (o medico di famiglia) dovrà compilare la certificazione medica, trascrivendo la diagnosi, con il relativo codice nosografico:

  • per la Dislessia F81.0;
  • per la Disortografia F81.1;
  • per la Discalculia F81.2;
  • per la Disgrafia F81.8;
  • per l’ADHD F90.0.

oltre a quelli relativi ad eventuali altri disturbi in comorbilitá), che invierà telematicamente all’INPS. Il certificato deve essere rilasciato in modalità digitale.

N.B.: poiché il Modello del certificato medico telematico non contempla la voce “indennità di frequenza”, il medico dovrà barrare, ai fini dell’ottenimento dell’indennità di frequenza 2023, la casella INVALIDITÀ.

Il certificato medico ha una validità di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda.

Si precisa, inoltre, che con lo stesso certificato è possibile richiedere differenti prestazioni e/o benefici (ad esempio, quelli previsti dalla Legge 104, per i quali la casella da barrare è “Handicap”).

3. INOLTRARE LA DOMANDA

La domanda per la richiesta di indennità di frequenza 2023  inoltrata all’INPS , può essere presentata, alternativamente:

  • personalmente, in via telematica, direttamente da sito www.inps.it;
  • tramite gli enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

4. LA VISITA PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA

A seguito dell’invio telematico della domanda di indennità di frequenza 2023, l’INPS invierà per posta la lettera di convocazione a visita del minore.

Nella prassi, le “visite” effettuate dalle Commissioni mediche spesso sono molto brevi, “sommarie” e basate quasi esclusivamente sul riscontro documentale.

E’ pertanto consigliabile dotarsi, prima della visita, di una documentazione esaustiva, completa, qualificata ed aggiornata, idonea a comprovare la sussistenza dei disturbi per i quali si è avanzata la domanda.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE

Dopo circa uno o due mesi dalla visita, l’INPS invierà per raccomandata l’esito della valutazione.

In caso di esito negativo, è possibile impugnare il verbale Inps dinanzi all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata.

6. L’EVENTUALE RICORSO

Come detto, contro il verbale Inps che nega l’indennità di frequenza 2023, è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale del circondario di residenza del minore, entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata INPS.

La procedura del contenzioso giudiziario è molto tecnica e specialistica, ed è consigliabile rivolgersi a professionisti che abbiano acquisito una certa specializzazione ed esperienza in materia.

Nella nostra esperienza giudiziaria (fatta di centinaia e centinaia di ricorsi presentati ed accolti in ogni regione d’Italia), possiamo confermarvi che è possibile ottenere l’indennità di frequenza anche per disturbi quali DSA, ADHD ed altri disturbi del neurosviluppo minorile.

L’importante è non arrendersi dinanzi ad un eventuale rigetto della domanda da parte dell’Inps, e presentare ricorso tramite professionisti competenti ed esperti della materia.

Per qualsiasi informazione o richiesta di aiuto, non esitate a contattarci.

Requisito anagrafico

età inferiore a 18 anni

Requisito reddituale

Il minore (non i suoi genitori!) non deve avere un reddito annuo superiore a €5.391,88

Requisito ambientale


a) residenza in Italia;
b) frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido,
oppure :
frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale,
pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e
nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap

Requisito sanitario

il minore deve manifestare “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”

Come richiederla

  1. invio telematico del  certificato medico

  2. presentazione della domanda

  3. visita presso la Commissione

 4. ricezione del verbale

Cosa fare in caso di rigetto della domanda

È possibile presentare ricorso entro 6 mesi dalla ricezione del verbale

L’indennità di frequenza 2023 è una prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età
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